Prev.I.Log. Fondo Pensione

Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori della Logistica
iscritto al n° 158 dell'Albo Fondi Pensione

 

ANTICIPAZIONI

NORME GENERALI (da Statuto)

CASISTICHE

MODULISTICA

 
 

SEZIONE I: NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto

1.1

Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell’ammontare della posizione pensionistica individuale da parte del Fondo (di seguito, Anticipazione), così come previsto dallo Statuto del Fondo.

Articolo 2. Condizioni per ottenere l’Anticipazione

2.1

L’Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:

    a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

     b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;

    c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione;

d) per ulteriori esigenze indicate dall’aderente

 

2.2

Condizione essenziale per ottenere l’Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo di iscrizione dell’aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito “Anzianità”). Ai fini del calcolo dell’Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per le quali l’interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.

2.3

L’Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall’aderente in qualsiasi momento.

Articolo 3. Importo dell’Anticipazione

3.1

L’importo massimo dell’Anticipazione è stabilito come segue:

- 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2;

- 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2

3.2

L’ammontare della posizione individuale viene calcolata alla data di erogazione al netto degli oneri fiscali.

3.3

L’Anticipazione può essere richiesta dall’aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

3.4

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall’aderente con versamenti annuali da eseguirsi nel mese di dicembre, previa compilazione ed invio al Fondo di un apposito modulo.

3.5

Non saranno prese in considerazioni richieste inferiori a 1.000 euro.

Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell’Anticipazione

4.1

L’Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall’aderente, compilando l’apposito modulo, che dovrà essere spedito al Fondo tramite raccomandata unitamente alla documentazione prevista.

4.2

Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all’erogazione dell’Anticipazione entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa. L’erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall’aderente.

4.3

Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all’aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 60 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione.

4.4

In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l’Anticipazione.

4.5

Nel caso in cui l’associato abbia in atto contratti di “cessione del quinto”, la richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione specifica per ogni casistica, dovrà essere corredata dall’attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria. Nel caso in cui non sarà allegata tale documentazione, la pratica sarà automaticamente rigettata.



SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

5.1     

L’Anticipazione è concessa all’aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L’Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell’intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico (ad es. non potranno essere ritenute ammissibili richieste attinenti a terapie o interventi di importo economico non di rilievo).

5.2     

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all’intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall’aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all’aderente beneficiario della prestazione.

5.3    

L’Anticipazione, infatti, verrà riconosciuta nell’ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito dell’iscritto e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge, i figli o familiari fiscalmente a carico dell’aderente.

5.4      

L’Anticipazione può essere richiesta entro 90 giorni dall’effettuazione della spesa.

5.5  

Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:

- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell’intervento;

- fatture o ricevute fiscali in originale o in copia conforme all’originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, il Fondo non ritenga opportuno corrispondere, anche sulla base di preventivi di spesa, le somme necessarie prima della terapia o dell’intervento, salvo conguaglio finale.

5.6     

L’attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all’aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l’intervento.


Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l’aderente o per i figli

6.1     

L’Anticipazione è concessa all’aderente per le spese da sostenere a fronte dell’acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all’acquisto, purché debitamente documentate.

6.2     

Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell’aderente o del beneficiario dell’acquisto i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l’immobile.

6.3    

Ai fini dell’erogazione dell’Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:

♦ acquisto da terzi

♦ acquisto in cooperativa

♦ costruzione in proprio

La domanda di anticipazione per l'acquisto della prima casa dovrà essere corredata da:

  • Autocertificazione prima casa di abitazione;

  • compromesso notarile o rogito stipulato non oltre 18 mesi prima della richiesta;

  • Stato di Famiglia (nel caso di acquisto per figli);

Non saranno accettate richieste finalizzate ad estinguere contratti di mutuo "in itinere".

La domanda di anticipazione per la costruzione in proprio della prima casa o di acquisto in cooperativa dovrà essere corredata da:

  • Stato di famiglia (nel caso in cui la costruzione venga effettuata per i figli);

  • Autocertificazione prima casa di abitazione;

  • Copia del documento di proprietà del terreno;

  • Copia della licenza edilizia;

  • Copia dichiarazione inizio lavori;

  • Dichiarazione di "Socio" della cooperativa;

  • Documentazione dettagliata delle spese sostenute (originale o autenticata), emessa non oltre 18 mesi prima della richiesta.

6.4    

L’Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l’acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell’aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l’aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.

Articolo 7. Interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d),
del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione

7.1    

L’Anticipazione è riconosciuta all’aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

7.2    

Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell’aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al paragrafo 6.2, incluso l’immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.

7.3     

L’Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:

a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;

c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso nonché l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

7.4     

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- perizie e sopralluoghi;
- oneri di urbanizzazione;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

 

7.5

Ai fini dell’accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell’aderente i seguenti documenti:

- Autocertificazione prima casa di abitazione;

- Autocertificazione che i lavori rientrano in quelli autorizzati dalla normativa (Legge n. 457/78, art. 31, comma 1, lettera a), b), c), d));

- Documentazione dettagliata delle spese sostenute (originale o autenticata), emessa non oltre 6 mesi prima della richiesta;

- Stato di famiglia (nel caso di ristrutturazione della prima casa per figli);

Non saranno accettate richieste corredate dal solo preventivo di spesa.

Articolo 8. Ulteriori esigenze dell’aderente

8.1   

L’Anticipazione è inoltre concessa all’aderente per ulteriori sue esigenze.

8.2  

In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall’aderente al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa.

Articolo 9. Dichiarazione di responsabilità

9.1  

Il Fondo si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.