ANTICIPAZIONINORME GENERALI (da Statuto) CASISTICHE MODULISTICA |
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SEZIONE I: NORME
GENERALI
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Articolo 1. Oggetto
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1.1
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Il presente
documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata
dell’ammontare della posizione pensionistica individuale da
parte del Fondo (di seguito, Anticipazione), così come previsto
dallo Statuto del Fondo.
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Articolo 2. Condizioni per
ottenere l’Anticipazione
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2.1
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L’Anticipazione
può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:
a) spese sanitarie a seguito di
gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per
terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti
strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di
abitazione per sé o per i figli;
c) spese per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1
dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, relativamente alla prima casa
di abitazione; d) per ulteriori esigenze indicate dall’aderente
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2.2
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Condizione
essenziale per ottenere l’Anticipazione nei casi di cui ai
precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo di
iscrizione dell’aderente sia pari ad almeno otto anni (di
seguito “Anzianità”). Ai fini del calcolo dell’Anzianità sono
considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme
pensionistiche complementari per le quali l’interessato non
abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione
individuale.
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2.3
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L’Anticipazione
di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall’aderente
in qualsiasi momento.
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Articolo 3. Importo
dell’Anticipazione
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3.1
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L’importo massimo dell’Anticipazione è stabilito come segue: - 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2; - 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2
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3.2
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L’ammontare della posizione
individuale viene calcolata alla data di erogazione al netto
degli oneri fiscali.
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3.3
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L’Anticipazione può essere richiesta
dall’aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti
sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il
75% della posizione individuale tempo per tempo maturata,
incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate
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3.4
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Le somme erogate a titolo di
Anticipazione possono essere reintegrate dall’aderente con
versamenti annuali da eseguirsi nel mese di dicembre, previa
compilazione ed invio al Fondo di un apposito modulo.
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3.5
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Non saranno prese in considerazioni
richieste inferiori a 1.000 euro
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Articolo 4. Modalità
della richiesta ed erogazione dell’Anticipazione
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4.1
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L’Anticipazione dovrà essere richiesta in
forma scritta dall’aderente, compilando l’apposito modulo, che
dovrà essere spedito al Fondo tramite raccomandata unitamente
alla documentazione prevista.
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4.2
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Il Fondo provvede, verificata la regolarità
e completezza della documentazione, all’erogazione
dell’Anticipazione entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione
della stessa. L’erogazione della prestazione avverrà tramite
bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate
bancarie indicate nel modulo compilato dall’aderente.
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4.3
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Qualora la documentazione prodotta risulti
irregolare o incompleta, il Fondo invia all’aderente avviso di
integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 60 giorni
decorrerà nuovamente dalla data di completamento della
documentazione.
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4.4
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In presenza di una documentazione
formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per
le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero
successivamente risultare non legittimati a richiedere
l’Anticipazione.
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4.5
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Nel caso in cui l’associato abbia in atto
contratti di “cessione del quinto”, la richiesta di
anticipazione, oltre alla documentazione specifica per ogni
casistica, dovrà essere corredata dall’attestazione di
estinzione del debito firmata dalla finanziaria. Nel caso in cui
non sarà allegata tale documentazione, la pratica sarà
automaticamente rigettata.
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SEZIONE II: CASI PER I
QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI
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Articolo 5. Spese
sanitarie per terapie e interventi straordinari
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5.1
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L’Anticipazione è concessa
all’aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime
situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e
interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture
pubbliche. L’Anticipazione potrà essere erogata in presenza di
situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e
straordinarietà dell’intervento o della terapia, dal punto di
vista medico ed economico (ad es. non potranno essere ritenute
ammissibili richieste attinenti a terapie o interventi di
importo economico non di rilievo).
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5.2
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Le somme erogate a titolo di
Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura
delle spese accessorie connesse alla terapia o all’intervento,
purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di
soggiorno sostenute dall’aderente e quelle sostenute dal
familiare per prestare assistenza all’aderente beneficiario
della prestazione.
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5.3
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L’Anticipazione, infatti, verrà
riconosciuta nell’ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul
reddito dell’iscritto e, dunque, anche nel caso in cui le
terapie o gli interventi riguardino il coniuge, i figli o
familiari fiscalmente a carico dell’aderente.
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5.4
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L’Anticipazione può essere richiesta
entro 90 giorni dall’effettuazione della spesa.
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5.5
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Ai fini della
liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere
prodotta la documentazione di seguito elencata: -
certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL)
del carattere straordinario della terapia o dell’intervento; - fatture o ricevute fiscali in
originale o in copia conforme all’originale attestanti gli oneri
effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti
dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui,
valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, il
Fondo non ritenga opportuno corrispondere, anche sulla base di
preventivi di spesa, le somme necessarie prima della terapia o
dell’intervento, salvo conguaglio finale.
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5.6
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L’attestazione rilasciata dalle
strutture pubbliche non preclude all’aderente la possibilità di
scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od
estera, presso la quale effettuare la terapia o l’intervento.
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Articolo 6. Acquisto
della prima casa di abitazione per l’aderente o per i figli
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6.1
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L’Anticipazione è concessa
all’aderente per le spese da sostenere a fronte dell’acquisto,
per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme
erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate
anche per la copertura delle spese connesse e necessarie
all’acquisto, purché debitamente documentate.
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6.2
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Si considera
prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute
le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di
imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni
caso prodotti da parte dell’aderente o del beneficiario
dell’acquisto i seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva di atto
notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale
(proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel
territorio del comune ove è ubicato l’immobile.
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6.3
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Ai fini
dell’erogazione dell’Anticipazione, sono prese in considerazione
le seguenti tipologie:
♦ acquisto da terzi
♦ acquisto in cooperativa ♦ costruzione in proprio La domanda di anticipazione per l'acquisto
della prima casa dovrà essere corredata da:
Non saranno accettate richieste finalizzate
ad estinguere contratti di mutuo "in itinere". La domanda di anticipazione per la
costruzione in proprio della prima casa o di acquisto in
cooperativa dovrà essere corredata da:
Copia dichiarazione inizio lavori; Dichiarazione di "Socio" della cooperativa;
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6.4
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L’Anticipazione può essere richiesta
anche nel caso in cui l’acquisto della prima abitazione risulti
effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell’aderente purché
tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e
l’aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle
agevolazioni in materia di imposte indirette.
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Articolo 7. Interventi
di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d),
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7.1
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L’Anticipazione è riconosciuta
all’aderente per le spese da sostenere per la realizzazione
degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b),
c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
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7.2
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Tali interventi devono riguardare la
prima casa di abitazione dell’aderente o dei figli. Per prima
casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di
cui al paragrafo 6.2, incluso l’immobile acquistato a titolo di
successione ereditaria, di donazione o permuta.
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7.3
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L’Anticipazione
è concessa per i seguenti interventi:
a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento
e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie
ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti;
b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e
le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino
modifiche delle destinazioni d’uso;
c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a
conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo
stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed
il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio,
l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti
richiesti dalle esigenze dell’uso nonché l’eliminazione degli
elementi estranei all’organismo edilizio; d) di ristrutturazione edilizia: interventi
volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo
edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica
e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
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7.4
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Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per: - progettazione ed esecuzione dei lavori;
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7.5
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Ai fini
dell’accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono
essere in ogni caso prodotti, da parte dell’aderente i seguenti
documenti: - Autocertificazione prima casa di abitazione; - Autocertificazione
che i lavori rientrano in quelli autorizzati dalla normativa
(Legge n. 457/78, art. 31, comma 1, lettera a), b), c), d));
- Documentazione
dettagliata delle spese sostenute (originale o autenticata),
emessa non oltre 6 mesi prima della richiesta;
- Stato di famiglia
(nel caso di ristrutturazione della prima casa per figli); Non saranno
accettate richieste corredate dal solo preventivo di spesa.
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Articolo 8. Ulteriori
esigenze dell’aderente
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8.1
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L’Anticipazione è inoltre concessa
all’aderente per ulteriori sue esigenze.
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8.2
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In tale ipotesi, la richiesta di
Anticipazione presentata dall’aderente al Fondo non necessita di
essere corredata da alcuna documentazione giustificativa.
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Articolo 9.
Dichiarazione di responsabilità
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9.1
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Il Fondo si assume la responsabilità della
completezza e della veridicità dei dati e delle notizie
contenuti nel presente documento.
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